15.09.2020
L’Agenzia delle Entrate ha definito le procedure per ottenere il 30% delle commissioni per i pagamenti elettronici
15.09.2020
L’Agenzia delle Entrate ha definito le procedure per ottenere il 30% delle commissioni per i pagamenti elettronici
Il 60% delle operazioni di pagamento in Italia avviene con il contante. Nonostante la percentuale sia in continua discesa – nel 2010 era del 77% secondo i dati di Statista – il Governo ha introdotto una serie di incentivi per velocizzare il passaggio a modalità di pagamento elettroniche, tra cui un bonus per acquisti con carta di credito o bancomat.
Le imprese o i professionisti potranno, infatti, beneficiare di un credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni mediante pagamenti elettronici tracciabili.
La misura è entrata in vigore il 31 luglio, ma solo un mese dopo, il 31 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo (6916) per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta nei modelli F24. L’agevolazione è destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi che, nell’anno precedente, hanno avuto ricavi inferiori a 400mila euro e che hanno pagato le imposte in Italia.
Gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico (non solo con carte ma anche con NFC o app come PayPal) devono inviare all’esercente, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, l‘elenco delle operazioni di pagamento, il valore delle stesse e un prospetto delle commissioni addebitate. Una volta richiesto il beneficio e ottenuta la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti devono conservare tutti i documenti che riguardano le commissioni addebitate per almeno 10 anni, nel caso debbano esibirli durante accertamenti fiscali.
Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.